La STMZ è sempre a disposizione per le domande più frequenti Siamo felici di trasmettere le nostre conoscenze nella ricerca di animali smarriti e trovati. Di seguito vi presentiamo le richieste che ci pervengono più frequentemente.
Questa è probabilmente la domanda più frequente rivolta alla STMZ. Si sostiene spesso che l'ANIS (Animal Identity Service) come organizzazione è sufficiente. Pero si deve sapere: Dei 30.000 animali che scompaiono ogni anno, circa l'80% sono gatti. L'obbligo di chip esiste tuttavia solo per i cani, e ANIS si occupa esclusivamente degli animali con chip elettronici.
La maggior parte degli animali smarriti e trovati deve quindi essere registrata in una banca dati sulla base della loro descrizione e, soprattutto, della regione in cui gli animali sono stati persi o trovati, e quindi confrontata. Questo è il nostro lavoro. Elaboriamo rapporti da tutta la Svizzera. Il nostro sistema confronta in primo luogo tutti i rapporti di smarrimento o ritrovamenti entro un certo raggio, anche oltre i confini cantonali. Le corrispondenze possibili sono inviate via e-mail ai proprietari e i trovatori.
Inoltriamo automaticamente tutti i rapporti all'ufficio cantonale. Questo ci consente di adempiere all'obbligo di segnalazione dei ritrovamenti da parte del trovatore (secondo ZGB 722a).
Al fine di mantenere il database il più aggiornato possibile, rivediamo regolarmente tutti i rapporti aperti di smarrimento e di ritrovamento. Chiediamo al proprietario se il suo animale è tornato a casa da solo nel frattempo o se il rapporto deve rimanere attivo. Il proprietario determina per quanto tempo il suo rapporto aperto rimane nel nostro sistema. ANIS non offre tutti questi servizi tale la STMZ.
La STMZ è un'organizzazione senza scopo di lucro sotto forma di società per azioni privata. A prima vista può sembrare sorprendente, ma ha uno sfondo storico. Potete trovare i nostri statuti.
Non riceviamo né sussidi né altri sussidi governativi, ma ci finanziamo principalmente attraverso donazioni private e la vendita dei nostri prodotti.
Siamo anche indipendenti dalle banche - il nostro debito proviene esclusivamente da privati.
L'STMZ è un'organizzazione senza scopo di lucro approvata dallo Stato. Ciò significa che le donazioni possono essere dedotte dalle tasse.
Puro aiuto da parte dei vicini di casa! Ricevete le segnalazioni dei animali smarriti dalla vostra regione per e-mail. Più le persone sono informate su un animale smarrito, più è probabile che qualcuno di questo cerchio riconoscerà un animale randagio come tale e lo restituirà al suo proprietario. Naturalmente, il caso gioca spesso un ruolo importante. In questo senso, il nostro sistema di aiuto è solo un ulteriore sviluppo elettronico dei ben noti "manifesti", che vengono appesi fino ad oggi su negli alloggi colpiti.
Grazie a questo sistema, gli amanti degli animali e i proprietari di animali da compagnia mostrano solidarietà reciproca, perché chi trova un animale oggi può perdere il proprio domani...
La partecipazione al nostro sistema di aiuto è assolutamente non impegnativa e gratuita, e può essere disdetta in qualsiasi momento e immediatamente.
Il chip, delle dimensioni di un chicco di riso, viene iniettato sotto la pelle dell'animale. È contrassegnato a vita e può essere sempre identificato, a condizione che sia stato correttamente segnalato ad ANIS o AMICUS. Qui vengono memorizzati i dati corrispondenti.
Poiché il chip si trova sotto la pelle, può essere letto solo con uno speciale dispositivo di lettura. Questa è sia la forza che la "debolezza" del sistema. Si deve quindi portare il dispositivo di lettura all'animale o l'animale al dispositivo di lettura. Spesso lo sforzo associato impedisce al cercatore di segnalare effettivamente un animale trovato, anche se sarebbe obbligato a farlo per legge. Gli studi veterinari, i ricoveri per animali e spesso anche la polizia dispongono di tali dispositivi di lettura ed eseguono di norma gratuitamente il controllo dei chip.
È proprio qui che entra in gioco la medaglia "animal finder" STMZ, sviluppata in collaborazione con i veterinari e disponibile per cani e gatti. Oltre a un numero di telefono valido a livello internazionale (tariffa locale), vi è inciso anche un numero di identificazione individuale. Basta una breve chiamata al numero della call center e possiamo immediatamente identificare il proprietario dell'animale domestico. Il proprietario sarà quindi contattato per telefono, cellulare, SMS o e-mail. Il sistema, molto semplice e veloce, funziona in tutto il mondo (anche durante le vacanze), 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.
Risultato: il "Chip" e la medaglia "animal finder" dell'STMZ non si escludono a vicenda, ma si completano a vicenda.
Ogni volta che viene compilato un nuovo messaggio. i dati forniti vengono automaticamente confrontati con quelli contenuti nella nostra banca dati nazionale. Eventuali corrispondenze vengono immediatamente mostrate sotto forma di elenco.
La legge prescrive che chi trova un animale smarrito è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso all’ufficio competente per gli smarrimenti designato dal cantone (art. 720a commi 1 e 2 CC).
Se chi ha trovato l’animale ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, ne acquisisce la proprietà decorsi due mesi dalla pubblicazione o dall’avviso dato, qualora non se ne sia scoperto il proprietario. Il termine di due mesi vale soltanto per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo (art. 722 comma 1bis CC). Ai sensi dell’art. 722 comma 1ter CC, inoltre, anche i rifugi possono disporre liberamente dell’animale trascorsi due mesi dal momento in cui esso è stato loro affidato, a patto che la persona che ha ritrovato l’animale l’abbia affidato al rifugio con il proposito di rinunciare definitivamente al suo possesso.
L’acquisizione della proprietà dell’animale trovato è dunque soggetto a due condizioni: chi trova l’animale è tenuto innanzitutto a ottemperare al proprio obbligo di avviso (segnalazione di ritrovamento). Come seconda condizione, occorre che scada il termine di legge senza che sia stato possibile identificare il proprietario originario.
Supponiamo ora il caso in cui chi ritrova l’animale e lo tiene sotto la sua custodia non faccia eseguire la verifica del microchip, rendendo impossibile o quanto meno più difficoltosa l’identificazione del proprietario.
Sulla base di quanto detto, chi ritrova un animale (con microchip) e lo tiene in suo possesso senza far eseguire la verifica del microchip non può appellarsi all’acquisizione della proprietà dell’animale disciplinato dall’art. 722 CC, perché nel suo caso la seconda condizione non può considerarsi soddisfatta. Il proprietario originario avrebbe ragione nel sostenere che la proprietà dell’animale con microchip non debba passare a chi l’ha trovato nemmeno trascorso il termine di due mesi, perché, se si fosse eseguita la lettura del microchip, si sarebbe potuto accertare il proprietario.
Per questo motivo consigliamo a chi trova un animale con microchip di farsi confermare l’eventuale esito nullo della verifica del microchip. In questo modo il ricorso all’acquisizione della proprietà sopra citato sarebbe privo di fondamento.
Domanda alla «Stiftung für das Tier im Recht» (Fondazione per l’animale nella giurisprudenza)
Due settimane fa ho assistito alla scena di un gatto investito da un automobilista che ha continuato la sua corsa senza preoccuparsi dell’animale, gravemente ferito. Ho perciò portato io il gatto in una clinica per animali domestici poco distante, dove è stato salvato grazie a un intervento chirurgico immediato. Poiché non si riesce a risalire al proprietario dell’animale, la clinica insiste che sia io ad assumermi i costi dell’operazione, i quali ammontano a 900 franchi. Devo davvero pagare la fattura?
Anche se non è il proprietario, dal punto di vista legale chi porta l’animale assume il ruolo di committente che stipula un contratto con il veterinario curante ed è pertanto tenuto a far fronte alle spese di primo soccorso [13.3.3]. In base alla legge la signora Pfister dovrebbe quindi pagare la fattura del veterinario.
Tuttavia, un’applicazione ferrea di tale norma nuocerebbe soprattutto all’animale ritrovato e che ha subito ferite [5.4.2]. La situazione non cambia anche se, non di rado, i veterinari fanno firmare a chi porta animali bisognosi di cure una dichiarazione di assunzione dei costi a garanzia del pagamento dell’onorario. L’impegno spontaneo di persone pronte ad aiutare animali altrui viene fortemente inibito se ciò comporta per loro un rischio finanziario.
Secondo la legislazione federale, i veterinari sono tenuti a fornire assistenza in casi urgenti. Tuttavia, secondo il Codice deontologico della Società dei veterinari svizzeri (SVS) [13.1.3], essi devono comunque effettuare le cure necessarie per motivi di etica professionale, indipendentemente dalla prospettiva di ricevere un onorario [13.2.6]. Ciò vale soprattutto per gli animali trovati per i quali non esiste un mandato esplicito per il trattamento da parte del proprietario.
Spesso i veterinari hanno anche un accordo con l’organizzazione locale per la protezione degli animali o con ricoveri per animali che partecipano ai costi e che, in cambio, beneficiano di tariffe speciali per vaccinazioni o castrazioni. In alcune località anche la mano pubblica contribuisce alle spese. Animali selvatici malati o feriti come volpi, caprioli o uccelli rapaci che appartengono alla rispettiva associazione venatoria o al Cantone [12.3.5] possono invece essere curati – ad eccezione delle prestazioni di primo soccorso volte a salvarne la vita – soltanto con il consenso e a fronte dell’assunzione dei costi da parte di quest’ultimi.
Tuttavia per molti veterinari è ovvio prestare almeno le prime cure mediche per salvare la vita dell’animale e per alleviare le sue sofferenze. Affinché il loro onorario non risulti troppo elevato, non devono però procedere a cure costose, a meno che la persona che porta l’animale lo richieda espressamente e ne garantisca il pagamento. Se rifiuta di assumersi almeno una parte dei costi, la persona che consegna l’animale non avrà invece diritto né di informazione né di codecisione sul destino dopo le cure dell’animale ritrovato .
Per la signora Pfister tutto questo significa che se in seguito si riuscirà a risalire al proprietario del gatto, questi dovrà sicuramente provvedere al pagamento dell’onorario del veterinario, e comunque fintantoché ne è il proprietario, vale a dire per almeno due mesi ancora [5.4.2]. Sussiste quindi una cosiddetta gestione d’affari senza mandato [13.3.3]: la signora Pfister ha semplicemente fatto ciò che avrebbe fatto un proprietario responsabile, ossia ha agito in rappresentanza del proprietario, il quale deve assumersi i costi del veterinario. Se invece non è possibile risalire al proprietario e il veterinario o il ricovero per animali consegna il gatto a terzi una volta scaduto il termine di passaggio di proprietà, il nuovo proprietario dovrà assumersi almeno una parte dei costi delle cure. Tra l’altro, per il veterinario non sussiste alcun obbligo legale di annunciare l’animale ritrovato all’ufficio di notifica cantonale, contrariamente a quanto vale per chi ha effettuato il ritrovamento [5.4.2]. Di solito però il veterinario lo fa ugualmente.
Negli ultimi anni la fondazione per gli animali ha fornito a centinaia di persone in cerca di consigli informazioni telefoniche e per iscritto in questioni legali sugli animali. Gli ambiti problematici si ripetono regolarmente, quindi le risposte alle domande poste più di frequente sono ora gratuitamente disponibili in forma elettronica (sito web).